19 Dic COMUNE – INFRASTRUTTURE A RETE – TELEFONIA FISSA – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – OBBLIGO DI RIMOZIONE
Il Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 1740 del 18.12.2019 ha rigettato il ricorso della Società ricorrente avverso una norma del Regolamento urbanistico del Comune di Portoferraio, assistito dal Prof. Avv. Nicola Pignatelli, affermando la legittimità della previsione secondo cui “i manufatti funzionali all’esercizio di infrastrutture a reti una volta cessato l’utilizzo debbono essere demoliti a cura e spese del gestore”, anche quando il ricorrente sia proprietario del manufatto.
Più specificatamente il Tar ha qualificato l’alloggio di una centrale telefonica come una opera civile strumentale ex art. 88 Dlgs. 259/2003.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1633 del 2013, proposto da
Iniziative 96 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avvocato Claudio Bargellini, con domicilio eletto presso il suo studio
in Firenze, piazza dell’Indipendenza 10;
contro
Comune di Portoferraio, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Pignatelli, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato
Domenico Benussi in Firenze, piazza dell’Indipendenza, 10;
per l’annullamento
della “Variante Biennale di manutenzione ex articolo 79 del Regolamento
Urbanistico” adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21
agosto 2012 ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30
luglio 2013, con avviso pubblicato sul Burt in data ignota e ad oggi non pubblicato
nella sezione <<Amministrazione Trasparente>> del sito istituzionale del Comune,
N. 01633/2013 REG.RIC.
limitatamente all’art. 20bis, comma 4, secondo il quale “i manufatti funzionali
all’esercizio di infrastrutture a reti una volta cessato l’utilizzo debbono essere
demoliti a cura e spese del gestore”; nonché per l’annullamento di tutti gli atti ad
esso presupposti, conseguenti e comunque connessi ancorché non conosciuti dalla
ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Portoferraio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il Consigliere Giovanni
Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso la società Iniziative 96 S.r.l. ha impugnato la “Variante
Biennale di manutenzione ex art.79 del Regolamento Urbanistico”, adottata con
delibera n. 51 del 21 agosto 2012 ed approvata dal Consiglio Comunale con la
delibera n. 10 e n. 49 del 30 luglio 2013, impugnazione posta in essere
limitatamente all’art. 20 bis, comma 4, nella parte in cui prevede che “i manufatti
funzionali all’esercizio di infrastrutture a reti una volta cessato l’utilizzo debbono
essere demoliti a cura e spese del gestore”.
La società Iniziative 96 s.r.l. è proprietaria di un immobile situato in Portoferraio
(LI), comprensivo di un fabbricato ad uso industriale posto a pianoterra e
confinante con una strada di proprietà del Comune di Portoferraio.
La società ricorrente aveva acquistato il fabbricato dalla Telecom Italia S.p.A., con
atto di compravendita del 15 novembre 2007, ed era stato costruito dallo stesso
gestore telefonico su un’area, appositamente ceduta dal Comune, destinata ad
ospitare un “alloggio di centrale telefonica”.
Dopo la realizzazione del manufatto di cui si tratta, avvenuta anteriormente al
N. 01633/2013 REG.RIC.
1967, la SIP presentò domanda per ottenere l’autorizzazione ad eseguire “lavori di
ampliamento” con istanza del 20 gennaio 1973.
Il progetto di ampliamento ottenne il parere favorevole da parte della
Soprintendenza competente con nota n. 2709 del 27 febbraio 1973 e,
successivamente, fu emanata la licenza edilizia dal Sindaco del Comune di
Portoferraio con provvedimento prot. n. 1109/IV del 9 aprile 1973.
Nell’impugnare la disposizione del regolamento urbanistico sopra citata si sostiene
che quest’ultima risulterebbe pregiudizievole per la società ricorrente nella parte in
cui ne prescrive la demolizione, avendo il fabbricato perduto la sua funzione di
“alloggio di centrale telefonica”.
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione degli artt. 23, 41, 42 e 97 della Costituzione, del d.p.r. n. 327 del
2001 e dei principi di buona amministrazione, irrazionalità ed illogicità manifesta,
in quanto nessuna disposizione di legge o di regolamento sancirebbe l’illegittimità
di un manufatto non utilizzato in modo funzionale alla rete telefonica;
2. la violazione dell’art. 11 del D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, dell’art. 4 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, del principio di irrevocabilità del permesso di costruire e
dell’art. 97 Costituzione, oltre al venire in essere di un vizio di eccesso di potere per
violazione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa, sviamento
ed eccesso di potere per difetto di motivazione; a parere della ricorrente nel nostro
ordinamento sussisterebbe un principio (si veda l’art. 11, comma 2, del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380) diretto a sancire l’irrevocabilità della concessione edilizia,
circostanza sufficiente a determinare l’illegittimità della previsione regolamentare
ora impugnata nella parte in cui consente la demolizione del manufatto di cui si
tratta;
3. la violazione del combinato disposto degli articoli 86, comma 3, del d.lgs. 1°
agosto 2003, n. 259 e 16, comma 7, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, oltre alla
violazione dell’art. 12 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e degli artt. 44, 45, 63 e 79
della L.r. n. 1 del 2005, in quanto l’edificio di cui si tratta non sarebbe assimilabile
N. 01633/2013 REG.RIC.
ad un’opera di urbanizzazione primaria, ma ad un’opera privata di pubblica utilità;
Si è costituito il Comune di Portoferraio che ha eccepito l’inammissibilità per
omessa impugnazione dell’aggiornamento delle NTA del R.U. avvenuta con la
delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 14 maggio 2015, e la delibera n. 49 del
30 luglio 2013, riproponendo l’art. 20 bis.
Le stesse delibere erano state ulteriormente aggiornate con le deliberazioni del
Consiglio Comunale n. 33 e 34 del 3 luglio 2018 che riproponevano nuovamente
l’art. 20 bis.
Si è eccepito, altresì, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a
ricorrere, in quanto l’art. 20 bis delle NTA dispone che l’obbligo di demolizione sia
a carico del soggetto gestore, fattispecie quest’ultima che dimostrerebbe
l’inesistenza di un effettivo interesse da parte della società proprietaria che non
rivestirebbe comunque il ruolo di gestore incaricato di demolire il fabbricato.
Nel merito si sono contestate le argomentazioni dedotte, chiedendo il rigetto del
ricorso.
All’udienza del 4 dicembre 2019, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso
è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo va evidenziato che la manifesta infondatezza del ricorso consente
di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte
dall’Amministrazione ora costituita.
1.1 Sono, in particolare, infondati sia il primo che il secondo motivo con i quali si
sostiene l’illegittimità dell’art. 20 bis nella parte in cui dispone la rimozione dei
manufatti funzionali all’esercizio di infrastrutture a reti, una volta cessato l’utilizzo,
in quanto non sussisterebbe alcuna disposizione di legge o di regolamento che
obbligherebbe a demolire tali manufatti.
1.2 Sul punto è necessario premettere che, con la deliberazione della Giunta
Municipale n. 25 del 15 gennaio 1963, il Comune di Portoferraio aveva provveduto
N. 01633/2013 REG.RIC.
a cedere il terreno di cui si tratta, vincolando lo stesso “a scopo di costruzione di un
fabbricato per sotto-centrale telefonica automatica”.
1.3 Ne consegue che la previsione di cui all’art. 20 bis, secondo cui “i manufatti
funzionali all’esercizio di infrastrutture a reti una volta cessato l’utilizzo debbono
essere demoliti a cura e a spese del gestore”, appare coerente con quanto previsto
dalla delibera n. 25 del 15 gennaio 1963 e, ciò, considerando che la vendita
dell’area era finalizzata alla sola costruzione, nell’ambito del programma per l’automatizzazione dei telefoni dell’Isola D’Elba.
1.4 Anche la società ricorrente, a sua volta, era consapevole di aver acquistato un
manufatto realizzato su un terreno a destinazione agricola per uno scopo pubblico
vincolato.
1.5 Si consideri, peraltro, che, con la sentenza n. 439 del 5 marzo 2014, questo
Tribunale aveva rigettato il ricorso n. 474/2011 con il quale l’attuale ricorrente ha
impugnato il provvedimento del 7 dicembre 2010 (prot. n.38225/mr.), diretto ad
inibire la realizzazione delle opere previste da una precedente DIA presentata dalla
ricorrente, diretta a trasformare l’organismo edilizio, con cambio di destinazione
d’uso da infrastruttura (alloggio di centrale telefonica) a magazzino.
1.6 Nella stessa pronuncia questo Tribunale ha avuto modo di precisare che il
fabbricato di proprietà della società Iniziative 96 è una “infrastruttura (alloggio di
centrale telefonica) assimilata ad opera di urbanizzazione primaria, ai sensi
dell’art. 86, comma 3 del D.lgs. n. 259 del 2003”.
Si consideri, infatti, che l’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003, ha assimilato le
“infrastrutture” di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione
primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur
restando di proprietà dei rispettivi operatori.
1.7 Ciò premesso è evidente come rientrasse nella potestà discrezionale
dell’Amministrazione prevedere la demolizione degli alloggi a centrale telefonica
non più funzionali allo svolgimento di detta attività, considerando che nessun
mutamento di destinazione d’uso era stato assentito e che è lo stesso ricorrente ad
N. 01633/2013 REG.RIC.
affermare che il manufatto aveva esaurito la propria funzione.
1.8 Nemmeno è rilevante l’ampliamento del manufatto di cui si tratta, considerando
che quest’ultimo era stato assentito proprio in ragione della destinazione d’uso a
centrale telefonica.
1.9 Le censure sopra citate sono, pertanto, infondate e vanno respinte.
2. Altrettanto da respingere è il terzo motivo con il quale si sostiene che l’edificio
di cui si tratta non sarebbe assimilabile ad un’opera di urbanizzazione primaria, ma
ad un’opera privata di pubblica utilità.
2.1 Si è già avuto modo di evidenziare che con la sentenza n. 439 del 5 marzo 2014,
questo Tribunale aveva chiarito che il fabbricato di proprietà della società Iniziative
96 è una “infrastruttura (alloggio di centrale telefonica) assimilata ad opera di
urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.lgs. n. 259 del 2003”.
2.2 Non solo l’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 ha assimilato ad ogni effetto le
“infrastrutture” di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione
primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ma tra
queste ultime si devono ricomprendere anche le opere civili strumentali (art. 88),
fattispecie nell’ambito della quale è possibile ricondurre anche l’alloggio di una
centrale telefonica, come quello di specie.
2.3 Altrettanto incontestato è il fatto che, l’avvenuta equiparazione, ad opera
dell’art.86, d.lgs. n. 259 del 2003, alle opere di urbanizzazione primaria degli
impianti di telecomunicazione, non priva l’ente locale della prerogativa di
esercitare il potere di pianificazione anche nei riguardi di detti impianti,
prevedendone la rimozione nell’eventualità in cui (come nel caso di specie)
risultino privati della loro funzione originaria.
2.4 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere
il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
N. 01633/2013 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.000,00 (duemila//00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con
l’intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore