Studio Legale Carrozza Pignatelli | COMUNI – OPERE PUBBLICHE – VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI IN ESECUZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO – INDENNITA’ ex art. 44 DPR n. 327/2001
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COMUNI – OPERE PUBBLICHE – VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI IN ESECUZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO – INDENNITA’ ex art. 44 DPR n. 327/2001

Il Tribunale di Livorno, sez. distaccata di Portoferraio, con la sentenza n. 67 del 29.10.2019, ha condannato il Comune di Marciana Marina, in favore degli attori, assistiti dal Prof. Avv. Nicola Pignatelli, al pagamento della indennità ex art. 44 DPR n. 327/2001, per i danni derivanti dalla realizzazione di un parcheggio pubblico in violazione delle distanze legali previste dal regolamento edilizio vigente.

Il Giudice ordinario, pur escludendo la responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. nonché il risarcimento in forma specifica, ha qualificato la responsabilità del Comune come “da fatto lecito”: “l’inibita riduzione in pristino non lascia il privato privo di tutela atteso che allo stesso è riconosciuta la tutela indennitaria di cui all’art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (e successivamente dall’art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), i cui presupposti sono costituiti i) dall’esistenza dell’opera pubblica; ii) dalla produzione di un danno permanente, quale quello che dura fin quando permane la causa lesiva; iii) dal nesso di causalità tra il danno e l’esecuzione o l’esercizio dell’opera pubblica (…) Le condizioni per dare accesso alla tutela indennitaria in esame e che devono inderogabilmente sussistere sono tre (ex plurimis, Cass. 11 giugno 2003, n. 9341; Cass. 12 dicembre 1996, n. 11080): a) l’attività lecita della Pubblica Amministrazione consistente nella realizzazione e gestione dell’opera pubblica; b) la produzione di un danno permanente che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto; c) il nesso di causalità tra l’esecuzione e gestione dell’opera pubblica e il danno, che deve essere sempre causalmente ricollegabile a tale causa lesiva”.