Studio Legale Carrozza Pignatelli | CONCORSI UNIVERSITARI – CONVIVENZA MORE UXORIO – INCANDIDABILITA’ – OTTEMPERANZA
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CONCORSI UNIVERSITARI – CONVIVENZA MORE UXORIO – INCANDIDABILITA’ – OTTEMPERANZA

Il Consiglio di Stato torna sulla problematica dei rapporti di convivenza tra candidato e membro del Consiglio di Dipartimento, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 78/2019, relativizzandone la portata.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4917 del 12.7.2019, accogliendo la tesi dell’appellante, assistita dai Prof. ri Avv. ti Paolo Carrozza e Nicola Pignatelli, ha dichiarato nulli in sede di ottemperanza gli atti di revoca del bando di un concorso universitario da ricercatore a tempo indeterminato (VET/08 “Clinica medica veterinaria”), precedentemente annullato (Cons. St., sez. VI, n. 4841/2018) per il rapporto di convivenza more uxorio tra la candidata vincitrice e un membro del Consiglio di Dipartimento.

 

La sentenza.

 

Pubblicato il 12/07/2019

N. 04917/2019REG.PROV.COLL.

N. 01664/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Alessandra Gavazza, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Carrozza, Nicola Pignatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Battista Conte in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;

contro

Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sandra Bernardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca non costituito in giudizio;

nei confronti

Micaela Sgorbini, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Altavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n. 04841/2018, resa tra le parti, concernente Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento

– del Decreto rettorale d I/1 15434 del 7.12.2011 avente ad oggetto l’approvazione gli atti della valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare VET/08 “Clinica medica veterinaria” presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa, di cui al bando R.10.01 – D.R. n.1/1953 del 25.11.2010;

– dei Verbali della Commissione giudicatrice e specificatamente del verbale n. 1 del 16.9.2011, n. 2 del 2.11.2011, n. 3 del 3.11.2011, n. 4 del 4.11.2011, n. 5 del 25.11.2011 nonché della Relazione finale.

– del decreto di assunzione n. 16010 del 19.12.2010 della Dott.ssa Micaela Sgorbini, in qualità di vincitrice della selezione, di cui si è avuto notizia.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GAVAZZA ALESSANDRA il 8\5\2019 :

per l’ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4841 del 6.8.2018, notificata in data 7.9.2018 (doc. A), la quale ha riconosciuto la fondatezza del ricorso in appello proposto nel giudizio r.g.n. 3793/2016 e per l’effetto ha accolto il ricorso di prime cure, riformando la sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 1429 del 26.10.2015;

e per la conseguente declaratoria di nullità

– della nota dell’Università di Pisa prot. n. 82330 del 21.12.2018 (doc. 40), con la quale è stato comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 7, l. n. 241/1990, l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca del bando, “in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 04841/2018 e della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Veterinarie (n. 150 del 14.11.2018), che ha espresso, su specifica richiesta dell’Amministrazione, parere negativo circa la sussistenza di un interesse alla ripetizione della procedura di valutazione comparativa in oggetto”;

– della Deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie n. 150 del 14.11.2018 (doc. 42), con la quale è stato deliberato “di non avere interesse alla ripetizione della procedura i cui atti sono stati annullati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4841/2018”, conosciuto soltanto a seguito della suddetta nota;

nonché, a seguito dei presenti motivi aggiunti,

per la declaratoria di nullità

– del Decreto Rettorale dell’Università di Pisa prot. n. 14929 del 4.3.2019 (doc. 50), pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo del 5.3.2019, con il quale è stato “revocato, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241, il bando emanato con decreto rettorale n. 15931 del 25 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 14 dicembre 2010 (codice R.10.01), relativamente al posto assegnato alla Facoltà di Medicina veterinaria per il settore scientifico disciplinare VET/08 “Clinica medica veterinaria” nonché tutti gli atti ad esso presupposti”;

– della nota dell’Università di Pisa prot. n. 15645 del 7.3.2019 (doc. 51), con la quale è stato comunicato alla ricorrente che con Decreto Rettorale prot. 14929 del 4.3.2019 è stato revocato il bando emanato con decreto rettorale n. 15931 del 25.11.2010.

nonché per la condanna dell’Amministrazione all’adozione

di un provvedimento di riconvocazione della Commissione giudicatrice della procedura selettiva de quo, ovvero di convocazione di una nuova Commissione, per l’individuazione del candidato idoneo alla nomina a ricercatore a tempo indeterminato per il settore scientifico disciplinare VET/08 “Clinica medica veterinaria” presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa;

nonché per la dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro della controinteressata, ancora in essere sulla base di provvedimenti annullati.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università di Pisa e di Micaela Sgorbini;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Battista Conte per delega di Paolo Carrozza, Laura Marras per delega di Sandra Bernardini, Giancarlo Altavilla.;

Rilevato in fatto che:

– l’odierna parte ricorrente agisce al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza n. 4841/2018 con cui questa sezione, nell’accogliere l’appello proposto, annullava il decreto n. I/1 15434 del 7\12\2011 del Rettore dell’Università di Pisa, recante approvazione degli atti della Commissione giudicatrice per il reclutamento a tempo indeterminato di un ricercatore presso la Facoltà di Medicina Veterinaria – settore scientifico disciplinare VET/08, Clinica medica veterinaria – e di contestuale dichiarazione di vincitrice della dottoressa Micaela Sgorbini;

– con la sentenza in epigrafe, ricostruita la situazione di incompatibilità fra uno dei membri della commissione e la candidata vincitrice, venivano reputati fondati i motivi ostativi alla relativa partecipazione in quanto astrattamente idonei a far dubitare dell’imparzialità e della parità di trattamento che deve conformare la procedura, con conseguente illegittima partecipazione, approvazione degli atti di gara ed infine assunzione a tempo indeterminato della candidata stessa;

– con il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza parte ricorrente chiede di accertare la violazione o elusione da parte dell’Università di Pisa della sentenza predetta, la conseguente nullità dei provvedimenti indicati in epigrafe, di ordinare all’Università stessa l’adozione di un provvedimento di riconvocazione della Commissione giudicatrice, nonché di dichiarare l’estinzione del rapporto di lavoro della controinteressata, ancora in essere sulla base di provvedimenti annullati dalla sentenza 4841 cit.;

– avverso tali domande si costituiva in giudizio l’Università di Pisa, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame;

– con successivo atto di motivi aggiunti le medesime domande veniva estese nei confronti del successivo Decreto Rettorale dell’Università resistemte, recante prot. n. 14929 del 4\3\2019, avente ad oggetto la revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241, del bando emanato con decreto rettorale n. 15931 del 25 novembre 2010;

– anche avverso tali motivi aggiunti controdeuceva l’Università chiedendone il rigetto;

– si costituiva altresì in giudizio il soggetto controinteressata, originaria vincitrice della procedura annullata, chiedendo la declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità nonché il rigetto del gravame;

– alla camera di consiglio del 4\7\2019 la causa passava in decisione.

Considerato in diritto che:

– l’oggetto del contendere presuppone un preliminare riassunto degli elementi posti a base della sentenza oggetto di invocata ottemperanza nonché di quelli successivi che, sulla base delle deduzioni delle parti e della relativa documentazione in atti, risultano posti in essere in conseguenza della stessa decisione;

– sul primo versante, la sentenza ha ad oggetto la procedura, indetta con bando pubblicato in data 14\12\2010, per il reclutamento a tempo indeterminato di un ricercatore presso la Facoltà di Medicina Veterinaria – settore scientifico disciplinare VET/08, Clinica medica veterinaria, cui partecipava parte ricorrente ed all’esito della quale veniva dichiarata vincitrice la dottoressa Micaela Sgorbini;

– la sentenza ha altresì accertato una serie di elementi sulla base dei quali è stata censurata la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza della selezione, così come invocati da parte ricorrente, con particolare riferimento alla particolare situazione soggettiva in cui versava la candidata e al dato oggettivo del posto messo a concorso;

– sul piano soggettivo personale, la candidata dott.ssa Sgorbini al momento della partecipazione alla selezione conviveva more uxorio con il prof. Corazza, dalla cui relazione sono nati due figli, e, successivamente, in pendenza dell’originario gravame, il titolare della cattedra alla quale afferisce il posto a concorso e la candidata vincitrice si sono sposati;

– sul piano soggettivo professionale, la sentenza ha altresì accertato, sulla scorta delle produzioni documentali, una relazione accademica sfociata nella promozione ed incentivazione dell’attività didattica della candidata da parte dello stesso prof. Corazza e in numerose pubblicazioni congiunte;

– sul piano oggettivo, è stato accertato come il posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato messo a concorso afferisca al settore scientifico disciplinare Vet /08 Clinica medica veterinaria presso la Facoltà di Medicina e Veterinaria dell’Università di Pisa, ossia all’unico Dipartimento dell’Università presso il quale presta servizio il prof. Michele Corazza;

– sul secondo versante, all’esito del giudizio di annullamento degli atti della procedura l’Università di Pisa ha, per un verso, avviato e concluso la procedura di revoca del bando da cui è originata la procedura stessa ai sensi dell’art. 25 quinquies cit. e, per un altro verso, non portato alle definitive conclusioni l’estinzione del rapporto instauratosi con la vincitrice della procedura annullata, la quale anzi con d.r. datato 31\10\2016 è stata nominata professore associato per il medesimo settore disciplinare vet\08;

– così ricostruito il quadro controverso, occorre procedere all’esame delle domande proposto e delle connesse controdeduzioni, in termini di inammissibilità dei presupposti per l’invocata ottemperanza;

– preliminarmente, non sussiste l’improcedibilità dedotta da parte resistente privata, sia in quanto in astratto l’eccezione comporterebbe eventualmente l’inammissibilità (concernendo la richiesta di integrazione nei confronti degli altri candidati alla selezione), sia in quanto in concreto il presente giudizio di ottemperanza ha ad oggetto le medesime parti coinvolte dal giudizio e dalla sentenza da eseguire;

– inoltre, la posizione degli altri eventuali candidati sarebbe qualificabile, rispetto all’annullamento degli atti concernenti la selezione come illegittimamente vinta dalla Sgorbini, in termini di cointeresse e non di controinteresse rispetto alla possibile riedizione della procedura con conseguente rinnovazione della possibilità di vittoria;

– passando all’esame del merito, la domanda di nullità per elusione del giudicato appare fondata, a fronte dell’erroneità del presupposto invocato a motivazione della revoca e del connesso effetto di eludere gli esiti del giudizio;

– ciò trova altresì conferma nel comportamento più in generale tenuto dall’Università resistente e dalla evoluzione della carriera seguita dalla Sgorbini la quale, dopo aver svolto l’attività conseguita sulla scorta di atti annullati, ha altresì conseguito l’ulteriore titolo indicato;

– sotto il primo profilo, il presupposto invocato a fondamento della contestata revoca appare destituito di fondamento;

– l’Università ha escluso la sussistenza di un interesse alla ripetizione della procedura di valutazione comparativa in oggetto, ritenendo prevalente l’interesse attuale dell’Università a procedere al reclutamento di personale universitario tenuto allo svolgimento di attività didattica curriculare;

– al riguardo, ferma restando la possibilità per l’Università di decidere di revocare il bando non derivando dal giudicato un vincolo assolutamente indefettibile in tal senso, si deve ritenere che la delibazione delle attività conseguenti debba seguire un canone di particolare rigore motivazionale onde evitare facili elusioni al dictum giudiziale;

ed a tale proposito, se per un verso l’Università non ha adempiuto con solerzia al preliminare onere di prendere atto dell’annullamento degli atti della procedura e delle relative conseguenze, sia in ordine agli atti consequenziali nelle more adottati e privi ormai di presupposto sia in ordine alla verifica del conseguente stato della procedura, per un altro verso la p.a. ha invocato, per non disporre la rinnovazione della procedura un elemento contraddittorio in fatto, come l’assenza dell’attività didattica del ricercatore, elemento smentito in fatto proprio nella concreta fattispecie a processo, per quanto dimostrato dallo svolgimento di attività didattica da parte della vincitrice Sgorbini (cfr. in specie documenti sub nn. 43, 44 e 45 di parte ricorrente), ed in diritto non essendo tale attività del tutto preclusa (sicché occorrerà comparare meglio i vantaggi e gli svantaggi compiutamente ricavabili dalla rinnovazione della procedura ma su un piano non meramente formale);

– a quest’ultimo proposito, ai sensi dell’art. 6 comma 3 l. 240\2010, “i ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito” tale attività, svolta dalla Sgorbini in un quadro che l’ha condotta ad ulteriore passo di carriera accademica anche sulla base di tale presupposto, viene ora a ritenersi non utile per la stessa Università quando si tratta di valutare l’interesse della ricorrente a vedersi rinnovare la procedura concorsuale;

– nella stessa direzione si muovono le invocate linee guida della stessa Università di Pisa, come riportate da parte istante;

– sotto il secondo profilo l’originaria vincitrice della procedura annullata risulta aver conseguito il titolo di professore associato già richiamato, rispetto al quale ha beneficiato dell’attività svolta sulla scorta di una procedura illegittima ed annullata con effetti ex tunc;

– i vizi dedotti avverso gli atti elusivi del giudicato appaiono ammissibili nella presente sede di ottemperanza;

– al riguardo, come riconosciuta dalla Adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. decisione n. 2\2013) può ben “ammettersi che, al fine di consentire l’unitarietà di trattazione di tutte le censure svolte dall’interessato a fronte della riedizione del potere, conseguente ad un giudicato, le doglianze relative vengano dedotte davanti al giudice dell’ottemperanza, sia in quanto questi è il giudice naturale dell’esecuzione della sentenza, sia in quanto egli è il giudice competente per l’esame della più grave forma di patologia dell’atto, vale a dire la nullità;

– il giudice dell’esecuzione, in presenza di una tale opzione processuale, è chiamato in primo luogo a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa che non impinge nel giudicato, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori;

– nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall’amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, e pertanto lo dichiari nullo la domanda di annullamento dovrà essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

– viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice disporrà la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione in sede di giurisdizione generale di legittimità”;

– nel caso di specie gli atti, viziati nei termini predetti, risultano qualificabili in termini di piena elusione del giudicato, con conseguente declaratoria di nullità nella parte in cui dispongono la revoca del bando in difetto di adeguata motivazione e sulla scorta di elementi contraddittori rispetto alle risultanze di fatto e di diritto, e non completano la verifica di tutte le conseguenze del giudicato in questione;

– se in linea generale va ribadito il principio per cui nel giudizio di ottemperanza, non sono configurabili vizi di violazione e di elusione del giudicato quando la pronuncia del giudice comporti margini di discrezionalità, in relazione ai quali l’Amministrazione ha la possibilità di imporre nuovamente l’assetto di interessi che più ritiene congruo per l’interesse pubblico affidato alle sue cure, sempre nel rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall’impianto motivazionale del giudicato (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. III , 28/11/2018 , n. 6764), nel caso di specie lungi dall’esercitare la residua discrezionalità in ermini coerenti al giudicato oltre che ai principi in tema di autotutela, l’Università si è limitata alla revoca del bando sulla scorta di un elemento contraddittorio rispetto sia alla normativa vigente che al pregresso comportamento che aveva portato all’indizione e conclusione della procedura annullata;

– tale illegittimo comportamento ha portato ad un risultato palesemente elusivo del giudicato, avendo, per un verso, tenuto fermo l’effetto della procedura annullata, cioè il rapporto con la Sgorbini la quale anzi nelle more ha assunto il ruolo superiore e, per un altro verso, omesso di concludere la procedura in essere in termini coerenti ai principi espressi in sede di giudicato con effetti paradossali sul piano della sostanza e dell’effettività della giustizia;

– in definitiva nel caso in esame il complesso degli atti e del comportamento tenuto dalla p.a. è tale da integrare l’elusione del giudicato essendo contrassegnato da un evidente sviamento diretto ad aggirare le prescrizioni stabilite con la decisione passata in giudicato e conseguenti alla stessa (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 1/4/2016, n. 1294);

– se in sede di ottemperanza non può considerarsi elusivo del giudicato il provvedimento di revoca (emanato successivamente al giudicato) che si fondi su una circostanza diversa laddove si faccia riferimento ad una sentenza da cui sia derivato il solo obbligo per l’amministrazione di non valutare in modo preclusivo tale circostanza, nel caso di specie diversamente la sentenza passata in giudicato aveva reputato illegittima una procedura ed una conseguenza della stessa che, all’opposto, l’attività successiva della p.a. ha sostanzialmente confermato e definitivamente coperto in termini reputati di mero esercizio di discrezionalità;

– la p.a. ha in definitiva confermato e tentato di blindare gli esiti della procedura riconosciuta illegittima con sentenza passata in giudicato, sia in termini positivi per l’originaria illegittima vincitrice (che sulla base di tale attività ha altresì progredito in carriera), sia in termini negativi per l’originaria ricorrente, la quale nessun beneficio potrebbe più trarre a seguito degli atti elusivi del giudicato favorevole;

– sempre in linea generale va ribadito il concetto a mente del quale il codice del processo amministrativo ha confermato la moderna configurazione dell’inesecuzione, totale o in parte qua, quale illecito legittimante il ricorso immediato all’esecuzione, ed è in tale ottica che vanno inquadrate le domande formulate;

– se nel caso di specie, quindi, contrariamente a quanto dedotto da parte resistente, sussiste la piena legittimazione a contestare revoca del bando da parte di chi ha partecipato e che avrebbe avuto interesse alla nuova e corretta conclusione della procedura in essere, in linea generale i vizi predetti trovano ulteriore fondamento nel principio cardine dell’ordinamento giuridico vigente nel senso che la durata del processo (in particolare amministrativo) non deve andare a danno della parte attaccante che ha ragione atteso che, diversamente opinando, alla parte convenuta/resistente, che ha torto, basterebbe allungare i tempi del giudizio per far sì che la domanda sia rigettata (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 20/7/2017, n. 3575);

– né a diverse conclusioni può portare la recente sentenza della Consulta n. 78 del 2019, avente ad oggetto il rapporto di coniugio;

– nel caso in esame, peraltro oggetto di giudicato con ogni conseguenza in termini di irrevocabilità delle statuizioni e di consolidarsi di rapporti c.d. esauriti, anche rispetto al sopravvenuto – inter alios – giudicato costituzionale, il rapporto contestato riguardava la non dichiarata convivenza della candidata vincitrice ed il titolare della cattedra cui il posto messo a concorso afferiva, con accertamento concernente il comportamento tenuto nella specie dai soggetti coinvolti;

– la fondatezza del ricorso per ottemperanza nei termini sin qui espressi comporta la declaratoria di nullità della revoca del bando, erroneamente motivata in termini meramente elusivi del giudicato;

– restano fermi le ulteriori statuizioni del medesimo decreto rettorale, concernenti l’annullamento degli atti della procedura e del decreto di nomina della Sgorbini, cui dovranno conseguire gli ulteriori effetti in termini di venir meno dei relativi presupposti;

– le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie il ricorso per l’ottemperanza in epigrafe nei sensi di cui in motivazione, con conseguente declaratoria di nullità dei provvedimenti di revoca in parte qua.

Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO