Studio Legale Carrozza Pignatelli | GIURISPRUDENZA – ADDIZIONALE IRPEF
1096
post-template-default,single,single-post,postid-1096,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

GIURISPRUDENZA – ADDIZIONALE IRPEF

Il Tribunale Ordinario di Firenze, sez. II, con la sentenza n. 432 del 8.2.2019, accogliendo la tesi attorea del Comune di Crespina Lorenzana, assistito dal Prof. Avv. Paolo Carrozza, contro il MEF, ha affermato alcuni importanti principi in materia di pubblicazione della delibera comunale in materia di applicazione dell’addizionale IRPEF.

La controversia riguardava la mancata pubblicazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze della delibera del Comune di Crespina Lorenzana (che l’amministrazione comunale aveva caricato sul sito www.finanze.it entro i termini prestabiliti) concernente il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno di imposta 2014. Costituendo la pubblicazione sul portale informatico una formalità integrativa dell’efficacia dell’atto amministrativo, la mancata pubblicazione entro il termine stabilito dalla legge (20.12.14), aveva impedito al Comune di applicare le nuove aliquote per il nuovo anno di imposta. Di conseguenza, il Comune citava in giudizio il Ministero rilevando che il comportamento complessivo tenuto da quest’ultimo avesse integrato una condotta illecita ex art. 2043 c. c., lesiva del diritto del Comune di veder applicata l’addizionale IRPEF.

La sentenza, in via preliminare, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in luogo di quello amministrativo sul presupposto che “non si verte in tema di esercizio discrezionale del potere di imposizione fiscale, ma si verte in materia di attività vincolata o meri comportamenti omessi produttivi di danno per il Comune odierno attore.

Infatti, viene citata la normativa sulla pubblicazione nel portale MEF delle delibere comunali come attività vincolata e meramente comportamentale del MEF il quale deve limitarsi a caricare sul portale gli atti degli enti territoriali, attività che tuttavia condiziona l’efficacia dei medesimi atti con esclusione di qualsivoglia ingerenza contenutistica o provvedimentale del MEF, che si potrebbe definire un mero delegato ex lege ad acta; si veda l’art. 52 del D.lgs. 15.11.1997, n. 446, la legge 22.12.2011, n. 214, l’art. 1, co. 3 del D.lgs. 28.9.1009, n. 360, nonché l’art. 14, co. 8 del D,lgs. 14.3.2011, n. 23 che disciplina la funzione, attribuita al MEF, di pubblicazione sul sito internet www.finanze.it dei regolamenti comunali di determinazione dell’addizionale comunale all’IRPEF e delle deliberazioni di approvazione delle relative aliquote. Questa disciplina prevede, in particolare, un termine perentorio, individuato nel 20 dicembre di ciascun anno, entro il quale deve avvenire la pubblicazione sul sito internet della deliberazione comunale di determinazione delle aliquote.

L’altro profilo del comportamento illecito ascritto al MEF ossia il non aver garantito il Comune per l’ultrattività delle aliquote addizionali IRPEF vigenti ante 2014, riguarda anch’esso attività vincolata stante il chiaro tenore letterale delle leggi richiamate dalle parti, che non consentivano alcuna delibazione ministeriale sull’ultrattività, essendo una conseguenza automatica dell’inefficacia delle nuove aliquote post fusione tra enti, in caso di mancata pubblicazione della delibera 2014.

Esclusa dunque un’attività discrezionale del MEF che aveva omesso atti vincolati o comportamenti del suo ufficio, in qualche modo idonei però a condizionare il gettito fiscale del Comune, si rigetta l’eccezione del convenuto sul difetto di giurisdizione vertendosi in tema di divieto di naeminem laedere che ben può riguardare anche il rapporto tra due soggetti pubblici”.

Il Tribunale ha rilevato nel caso di specie “la colpa del Ministero nell’omissione di un comportamento di pubblicità notizia e/o costitutiva avendo per giunta il Ministero anche negato vizi nella funzionalità elettronica del sistema di trasmissione dei dati per quel periodo” ed un comportamento produttivo di danno ed illecito ascrivibile al Ministero “nel non aver autorizzato il Comune ad applicare l’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2014 in regime di ultrattività con riguardo alle aliquote degli anni precedenti”.

Sentenza 432-2019 dell’8.2.2019