Studio Legale Carrozza Pignatelli | GIURISPRUDENZA – COMUNI – PATRIMONIO INDISPONIBILE
916
post-template-default,single,single-post,postid-916,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

GIURISPRUDENZA – COMUNI – PATRIMONIO INDISPONIBILE

La Corte di Cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 15621 del 14.6.2018 ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Portoferraio, assistito dal Prof. Avv. Paolo Carrozza, affermando l’importante principio, in materia di patrimonio indisponibile comunale, secondo il quale, se per l’assunzione della qualità di bene patrimoniale indisponibile è necessario il duplice requisito della volontà e della concreta destinazione da parte dell’ente proprietario del bene ad un pubblico servizio, analogamente e in senso inverso deve esigersi perché possa configurarsi una dismissione di tale qualità e la conseguente regressione al patrimonio disponibile, una manifestazione di volontà in tal senso espressa con un atto amministrativo, oltre alla materiale cessazione della destinazione del sevizio cui il bene era destinato; pertanto la possibilità accordata al concessionario, di edificare sul suolo oggetto di concessione, non può costituire argomento sufficiente per sostenere che il suolo abbia perduto la originaria destinazione a pubblico servizio.