Studio Legale Carrozza Pignatelli | GIURISPRUDENZA – CONCORSI PUBBLICI – COMMISSIONE – PUBBLICAZIONI COLLETTANEE
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GIURISPRUDENZA – CONCORSI PUBBLICI – COMMISSIONE – PUBBLICAZIONI COLLETTANEE

Il T.a.r. Toscana, sez. I, con la sentenza 25.5.2018, n. 754, accogliendo la nostra tesi difensiva a tutela del controinteressato, ha affermato il principio per cui la sostituzione dei commissari nell’ambito di una procedura selettiva, la cui nomina è connotata da ampia discrezionalità tecnica, non viola la disciplina di cui agli artt. 21 quinquies e noniesl. 241/1990, in quanto la peculiare struttura che connota le decisioni assunte in via di autotutela riguarda solo i provvedimenti definitivi che a conclusione del procedimento cristallizzano un determinato assetto di interessi destinato a consolidarsi nel tempo. I predetti principi, invece, non sono applicabili agli atti con cui prima che l’iter burocratico giunga a conclusione vengano sottoposte a revisione fasi preparatorie, atteso che a fronte degli stessi non sussiste alcun affidamento meritevole di tutela.

Il T.a.r. inoltre ha aderito all’orientamento giurisprudenziale prevalente che, in tema di criteri di valutazione delle pubblicazioni collettanee nei concorsi per la nomina a professore universitario, interpreta l’art. 4 comma 2 lett. b), d.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, nel senso che l’individuazione dell’apporto individuale non presupponga necessariamente l’indicazione nel testo delle parti dell’opera redatte da ciascun coautore, ma possa enuclearsi con criteri obiettivi sulla base della specificità dei contenuti in relazione alla attività scientifica di ciascun candidato.

Il link alla sentenza: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5XCMY5L4TVCH2UC75Z7VJQJ7GI&q=