22 Feb GIURISPRUDENZA – CONCORSI PUBBLICI – DISCREZIONALITÀ
Il T.a.r. Lazio, sez. III, con le sentenza 21.2.2018, n. 2017, accogliendo la nostra tesi difensiva a tutela della controinteressata, ha ritenuto infondato il ricorso proposto avverso la graduatoria di una procedura concorsuale ed i criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione giudicatrice, ribadendo il principio secondo cui “la predeterminazione dei criteri e l’attribuzione dei titoli rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa riservata alla Commissione, sottratto al controllo di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che tale discrezionalità sia stata resa in modo irrazionale”. A detta dei giudici, l’asserita irrazionalità nella fissazione di criteri e parametri, nel caso in esame, non è emersa.