Studio Legale Carrozza Pignatelli | GIURISPRUDENZA – CONCORSI PUBBLICI – DISCREZIONALITÀ
620
post-template-default,single,single-post,postid-620,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

GIURISPRUDENZA – CONCORSI PUBBLICI – DISCREZIONALITÀ

Il T.a.r. Lazio, sez. III, con le sentenza 21.2.2018, n. 2017, accogliendo la nostra tesi difensiva a tutela della controinteressata, ha ritenuto infondato il ricorso proposto avverso la graduatoria di una procedura concorsuale ed i criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione giudicatrice, ribadendo il principio secondo cui “la predeterminazione dei criteri e l’attribuzione dei titoli rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa riservata alla Commissione, sottratto al controllo di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che tale discrezionalità sia stata resa in modo irrazionale”. A detta dei giudici, l’asserita irrazionalità nella fissazione di criteri e parametri, nel caso in esame, non è emersa.