31 Ago GIURISPRUDENZA – EDILIZIA DI CULTO
TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. II – sentenza 22 agosto 2019 n. 1916
E’ legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha ordinato la rimessione in pristino della precedente destinazione edilizia di un immobile, ove sia stato effettuato il mutamento di destinazione d’uso del medesimo immobile da laboratorio a luogo di culto e l’immobile sia effettivamente interessato dall’afflusso non sporadico di un notevole numero di persone; infatti: a) il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, anche in assenza di opere edilizie, diviene rilevante, in base all’articolo 32 del D.P.R. n. 380/2001, ove implichi variazione degli standard previsti dal D.M. 02.04.1968; b) l’afflusso non sporadico di un notevole numero di persone porta ad escludere che il cambio di destinazione d’uso in questione non sia idoneo a determinare un aumento del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale tale da renderlo irrilevante dal punto di vista urbanistico.
Sul tema dell’edilizia di culto vd. N. PIGNATELLI, La dimensione fisica della libertà religiosa: il diritto costituzionale ad un edificio di culto, in www.federalismi.it, n. 24/2015