Studio Legale Carrozza Pignatelli | GIURISPRUDENZA – GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
918
post-template-default,single,single-post,postid-918,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

GIURISPRUDENZA – GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Il Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 842 del 12.6.2018, accogliendo il ricorso per ottemperanza proposto dal Prof. Avv. Nicola Pignatelli, ha ribadito il principio secondo il quale l’esecuzione del giudicato amministrativo (sebbene quest’ultimo abbia un contenuto poliforme), non può essere il luogo per tornare a mettere ripetutamente in discussione la situazione oggetto del ricorso introduttivo di primo grado, su cui il giudicato ha, per definizione, conclusivamente deciso; se così fosse, il processo, considerato nella sua sostanziale globalità, rischierebbe di non avere mai termine, e questa conclusione sarebbe in radicale contrasto con il diritto alla ragionevole durata del giudizio, all’effettività della tutela giurisdizionale, alla stabilità e certezza dei rapporti giuridici (valori tutelati a livello costituzionale e dalle fonti sovranazionali alle quali il nostro Paese è vincolato); da qui l’obbligo di esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla stabile definizione del contesto procedimentale (in senso conforme a Cons. St., Ad. Plen., 9.6.2016, n. 11; 9.2.2016, n. 2; 15.1.2013, n. 2).