11 Nov #SLCP – CONCESSIONI BALNEARI – PROROGHE – ILLEGITTIMITA’ DIFFERITA
Cons. St., A.P., 9 novembre 2021, n. 17; Cons. St., A.P., 9 novembre 2021, n. 18
L’Adunanza Plenaria ha affermato che le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario (con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE); tali norme non devono quindi essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato.
Le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire.