30 Set #SLCP – GIUDICE CIVILE – IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DI UN PARTITO POLITICO – RITO
Il Tribunale di Massa con la sentenza del 29.9.2021, accogliendo le tesi difensive del PD della TOSCANA, assistito dal Prof. Avv. Nicola Pignatelli, ha rigettato l’azione proposta ex art. 23 c.c. da alcuni iscritti, dichiarando:
i. inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione (per violazione di norme statutarie) dell’atto che individuava il candidato sindaco, sul presupposto che il giudizio è stato incardinato successivamente alla presentazione delle candidature, quando non sarebbe stato più possibile modificarle;
ii. tardiva l’impugnazione contro gli atti del commissariamento del livello comunale da parte del Partito regionale, sul presupposto che l’azione è stata proposta oltre il termine di 90 giorni (ricavabile in via analogica ex artt. 23, 2388 e 2377 c.c.).
La sentenza si segnala per l’affermazione della impugnabilità da parte degli iscritti anche degli atti degli organi amministrativi dei Partiti (e non solo quindi degli atti dell’Assemblea, come desumibile dalla lettera dell’art. 23 c.c.), per quanto nei limiti del termine decadenziale di 90 giorni ricavabile analogicamente dalla normativa societaria (art. 2388, 2377 c.c.).
Per un approfondimento sul tema cfr. N. Pignatelli, La giustiziabilità degli atti dei partiti politici tra autonomia privata ed effettività della tutela giurisdizionale: un modello costituzionale, in https://www.gruppodipisa.it/8-rivista/351-nicola-pignatelli-la-giustiziabilita-degli-atti-dei-partiti-politici-tra-autonomia-privata-ed-effettivita-della-tutela-giurisdizionale-un-modello-costituzionale