Studio Legale Carrozza Pignatelli | COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE – TAR PUGLIA – RIGETTO DEL RICORSO CONTRO IL BILANCIO
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COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE – TAR PUGLIA – RIGETTO DEL RICORSO CONTRO IL BILANCIO

#SLCP vittorioso al Tar Puglia

Il Tar Puglia, sez. I, con la sentenza n. 1756 del 31.12.2019 ha rigettato il ricorso dei consiglieri comunali di minoranza avverso gli atti di approvazione del Bilancio del Comune di Santeramo in Colle, assistito dal Prof. Avv. Nicola Pignatelli.

I vizi procedurali evocati sono stati dichiarati infondati.

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da Camillo Nicola Giulio Larato, Giovanni Volpe, Michele Digregorio, Franco Vito
Nicola Nuzzi, Francesco Caponio, rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico
Colella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Santeramo in Colle, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall’avvocato Nicola Pignatelli, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, Via Arcivescovo Vaccaro, 45;
nei confronti Michele Alberto Perniola, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione della Giunta
Comunale n. 39 del 6.03.2019, avente ad oggetto “Approvazione dello schema di
bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 (art. 11 D.lgs. n. 118/2011. Sentenza
Tar Puglia 00241/2019”; della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
19.03.2019, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario
2018 -2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011) –
Sentenza Tar Puglia 00241/2019”; della deliberazione della Giunta Comunale n. 31
del 19.02.2019 di approvazione del DUP 2018-2020; della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 06.03.2019 di approvazione del DUP 2018-2020;
della deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 06.03.2019 di approvazione del
DUP 2018-2020; della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19.03.2019
di approvazione del DUP 2018-2020; della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 7 del 19.03.2019, di approvazione dell’assestamento generale di bilancio e
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018; delle deliberazioni di Giunta
Comunale nn. 45, 46, 47, 48 del 19.03.2019, relative a variazione d’urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2018/2020; delle deliberazioni di Consiglio
Comunale nn. 8, 9, 10 e 12 del 27.03.2019, con cui sono state ratificate le predette
deliberazioni di variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario
2018/2020; della deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2019,
recante la IV variazione al Bilancio di previsione finanziario 2018-2010; della
deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 28.03.2019, riguardante la variazione
di cassa al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; della deliberazione di
Giunta comunale n. 56 del 29.03.2019, avente ad oggetto l’approvazione del DUP
2019-2021; della deliberazione di Consiglio Comunale del 10.04.2019, avente ad
oggetto l’approvazione del DUP 2019-2021; della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 27.02.2019; dello schema di bilancio di previsione 2018-2020 e
dei relativi allegati; del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e dei
relativi allegati; del bilancio di previsione 2018-2020 e dei relativi allegati; nonché,
ove occorra, degli artt. 38, 39 e 40 del regolamento di contabilità del Comune di
Santeramo in Colle.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4.6.2019: della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 32 del 7.5.2019, avente ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e
art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”; della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del
7.5.2019, avente ad oggetto “Programma triennale delle OO.PP. 2019-2021 ed
elenco annuale 2019 – Approvazione” e dei relativi allegati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3.9.2019: della deliberazione di
Giunta Comunale n. 91 del 04.06.2019, avente ad oggetto “Approvazione della
relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e
art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011) e dello Schema di rendiconto dell’esercizio
2018”; della deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 13.06.2019, avente ad
oggetto “Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2019-2021
(art. 175, comma 5-bis, lett. D), D.Lgs. n. 267/2000”; della deliberazione di
Consiglio Comunale n. 40 del 2.07.2019, avente ad oggetto “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n.
267/2000”; della deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 4.07.2019, avente ad
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020-2022 (art.
170, comma 1, D.Lgs. 267/2000). Presentazione”; della deliberazione di Consiglio
Comunale n. 41 del 25.07.2019, avente ad oggetto “Assestamento generale di
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175,
comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”; della deliberazione di Giunta Comunale n.
121 del 08.08.2019, avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 6.11.2019: della deliberazione di
Giunta Comunale n. 147 del 30.09.2019, avente ad oggetto “Variazione programma
triennale delle OO.PP. 2019-2021 ed elenco annuale 2019. Adozione”; della
deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 30.09.2019, avente ad oggetto “2^
Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)”; della deliberazione di Consiglio Comunale n.
46 del 12.09.2019, avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 121 in
data 08/08/2019 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000”,
pubblicata sull’albo pretorio in data 8.10.2019; della deliberazione di Consiglio
Comunale del 12.09.2019, avente ad oggetto “Documento Unico di
Programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000). Presa d’atto avvenuta presentazione DUP ex art. 37 c.2 vigente
Regolamento di contabilità”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santeramo in Colle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Angelo Fanizza
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto i signori Camillo Nicola Giulio Larato, Giovanni
Volpe, Michele Digregorio, Franco Vito Nicola Nuzzi e Francesco Caponio,
consiglieri comunali del Comune di Santeramo in Colle, hanno impugnato e chiesto
l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 6.03.2019,
avente ad oggetto “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario
2018 – 2020 (art. 11 D.lgs. n. 118/2011. Sentenza Tar Puglia 00241/2019”; della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19.03.2019, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 -2020 (art. 151 del
D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011) – Sentenza Tar Puglia
00241/2019”; della deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19.02.2019 di
approvazione del DUP 2018-2020; della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4
del 06.03.2019 di approvazione del DUP 2018-2020; della deliberazione di Giunta
Comunale n. 38 del 06.03.2019 di approvazione del DUP 2018-2020; della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19.03.2019 di approvazione del
DUP 2018-2020; della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.03.2019,
di approvazione dell’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli
equilibri per l’esercizio 2018; delle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 45, 46,
47, 48 del 19.03.2019, relative a variazione d’urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2018/2020; delle deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 8, 9, 10 e 12
del 27.03.2019, con cui sono state ratificate le predette deliberazioni di variazione
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018/2020; della deliberazione di
Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2019, recante la IV variazione al Bilancio di
previsione finanziario 2018-2010; della deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del
28.03.2019, riguardante la variazione di cassa al Bilancio di previsione finanziario
2018/2020; della deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 29.03.2019, avente ad
oggetto l’approvazione del DUP 2019-2021; della deliberazione di Consiglio
Comunale del 10.04.2019, avente ad oggetto l’approvazione del DUP 2019-2021;
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2019; dello schema di
bilancio di previsione 2018-2020 e dei relativi allegati; del Documento Unico di
Programmazione 2018-2020 e dei relativi allegati; del bilancio di previsione 2018-
2020 e dei relativi allegati; nonché, ove occorra, degli artt. 38, 39 e 40 del
regolamento di contabilità del Comune di Santeramo in Colle.
L’adozione dei provvedimenti impugnati ha fatto seguito all’emissione della
sentenza n. 241 del 15 febbraio 2019, con cui la Sezione ha accolto il ricorso
proposto dai medesimi ricorrenti per ottenere l’annullamento, tra l’altro, del DUP e
dello schema di bilancio 2018-2020, ordinando al Comune di Santeramo in Colle di
“rinnovare il procedimento di approvazione del bilancio comunale, garantendo –
sul piano procedurale e sostanziale – le prerogative dei consiglieri comunali, e ciò
alla luce delle statuizioni contenute nella presente sentenza, la quale, incidendo in
via retroattiva sull’efficacia degli atti impugnati, determina conseguenze analoghe
all’ipotesi di una mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini di
legge”.
I ricorrenti, tuttavia, dopo aver ribadito di essere legittimati ad impugnare gli atti di
rinnovazione del procedimento, ne hanno dedotto – con unico e articolato motivo –
l’illegittimità per violazione e/o erronea applicazione degli artt. 43, 151 e 174,
commi 1 e 2 del d.lgs. 267/2000; degli artt. 36, 38, comma 1, 39, comma 1 del
regolamento comunale di contabilità; dei diritti di iniziativa e di partecipazione dei
consiglieri comunali; nonché per l’eccesso di potere in cui sarebbe incorso il
Comune per difetto d’istruttoria, sviamento, violazione dei principi di efficienza,
trasparenza e buon andamento della P.A.
Anzitutto, è stata dedotta la violazione dell’art. 38, comma 1 del regolamento
comunale di contabilità sull’assunto che soltanto in data 7.3.2019 sarebbe stato
comunicato ai consiglieri comunali il deposito dello schema di bilancio e dei
relativi allegati, vale a dire a 12 giorni dalla seduta di consiglio comunale per
l’approvazione dello schema di bilancio (il giorno 19.3.2019), laddove, al contrario,
la Giunta avrebbe dovuto trasmettere lo schema di bilancio all’organo di revisione
almeno 15 giorni prima dei termini “stabiliti dalla normativa vigente per la
presentazione al Consiglio della nota di aggiornamento al DUP e dello schema di
bilancio”.
Oltre a ciò, tenuto conto della fissazione della seduta del Consiglio comunale per il
19.3.2019, ai consiglieri comunali sarebbe spettato di poter presentare eventuali
emendamenti entro il 14.3.2019, vale a dire 5 giorni prima della seduta prevista per
l’approvazione della nota di aggiornamento al DUP e dello schema di bilancio,
come previsto dal successivo art. 39.
Il termine concesso – di 7 giorni – sarebbe stato, invece, insufficiente per
analizzare “i corposi atti e documenti che costituiscono la cornice di riferimento
della predisposizione dello schema di bilancio, al fine di presentare eventuali
modifiche ed integrazioni allo stesso”; o, quanto meno, il lasso di tempo messo a
disposizione non sarebbe stato “congruo” come prescritto dall’art. 174 del d.lgs.
267/2000 (cfr. pag. 7).

Tale, ultima, disposizione ha, inoltre, fissato il termine del “15 novembre di ogni
anno” relativo alla trasmissione/presentazione, da parte della Giunta al Consiglio
comunale, dello schema di bilancio, e ciò in vista dell’approvazione entro il 31
dicembre ai sensi dell’art. 151 del TUEL (termine, invero, differito ex lege al 31
marzo 2018 per il bilancio di previsione 2018). Nella specie, quindi, la Giunta
avrebbe irragionevolmente, e quindi illegittimamente, compresso le prerogative dei
consiglieri comunali, minando il principio del c.d. mandato utile.
Si è costituito in giudizio il Comune di Santeramo in Colle (6.5.2019), eccependo
preliminarmente, nella memoria depositata il 10.5.2019, l’inammissibilità del
ricorso sull’assunto che non sarebbero stati proposti specifici motivi di
impugnazione avverso gli atti di approvazione del DUP 2018/2020 nonché avverso
gli artt. 38 – 40 del regolamento comunale di contabilità, né, tantomeno, sarebbe
stata dedotta l’illegittimità in via derivata degli atti successivi alla deliberazione
consiliare di approvazione del bilancio di previsione; nel merito ha, invece, opposto
che il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole in ordine al DUP con
verbale n. 3 del 19.2.2019 e che il contestato periodo di tempo concesso per
l’esame degli atti (7 giorni) sarebbe stato, in ogni caso, legittimo tenuto conto
dell’assenza di una peculiare disposizione in tema, fatta eccezione per l’art. 42 del
regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, relativo al deposito degli
atti, il quale ha prescritto un termine minimo di 3 giorni prima della seduta (nella
specie ampiamente assicurato).
Con motivi aggiunti depositati il 4.6.2019 i ricorrenti hanno, poi, impugnato la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 7.5.2019, avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (Art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”; la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 29 del 7.5.2019, avente ad oggetto “Programma triennale delle
OO.PP. 2019-2021 ed elenco annuale 2019 – Approvazione” e i relativi allegati.
A fondamento del ricorso hanno dedotto i seguenti motivi:
1°) violazione e/o erronea applicazione degli artt. 43, 151 e 174, commi 1 e 2 del
d.lgs. 267/2000; dell’art. 39, comma 1, del regolamento comunale di contabilità del
Comune di Santeramo in Colle; dei diritti di iniziativa e di partecipazione dei
consiglieri comunali; eccesso di potere per provvedimento abnorme, difetto
d’istruttoria, sviamento, violazione dei principi di efficienza, trasparenza e buon
andamento della P.A.
Tale censura, finalizzata ad impugnare in via diretta gli atti sopra indicati, ha
ricalcato il motivo di ricorso proposto con l’’atto introduttivo del giudizio.
2°) Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 151 e 174, commi 1 e 2 del d.lgs.
267/2000; dell’art. 42, commi 1 e 3 del nuovo regolamento del Consiglio comunale;
violazione dei diritti di iniziativa e di partecipazione dei consiglieri comunali;
eccesso di potere per provvedimento abnorme, difetto d’istruttoria, sviamento,
violazione dei principi di efficienza, trasparenza e buon andamento della P.A.
I ricorrenti hanno stigmatizzato il contrasto tra il contenuto della proposta di
deliberazione del Programma triennale delle OO.PP. (nella quale le somme da
impiegare sarebbero state indicate in €. 3.006.681,06) e il contenuto della sezione
operativa del DUP (ove, invece, le somme in questione sarebbero state indicate in
€. 18.547.959,21): avvertitasi di tale distonìa nel corso del Consiglio comunale, la
Giunta avrebbe corretto tale dato anziché disporre il rinvio della seduta consiliare,
ancora una volta ledendo i diritti dei consiglieri ricorrenti.
3°) illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti con
richiamo al motivo proposto con il ricorso principale.
I ricorrenti hanno, poi, compendiato l’impugnazione estendendola, con motivi
aggiunti depositati il 3.9.2019, alla deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del
04.06.2019, avente ad oggetto “Approvazione della relazione sulla gestione (art.
151, comma 6 e art. 231, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e art. 11, comma 6, D.Lgs. n.
118/2011) e dello Schema di rendiconto dell’esercizio 2018”; alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 92 del 13.06.2019, avente ad oggetto “Variazione alle
dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2019-2021 (art. 175, comma 5-bis,
lett. D), D.Lgs. n. 267/2000”; alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del
2.07.2019, avente ad oggetto “Approvazione del Rendiconto della Gestione per
l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000”; alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 103 del 4.07.2019, avente ad oggetto “Documento Unico di
Programmazione (DUP) periodo 2020-2022 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000).
Presentazione”; alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 25.07.2019,
avente ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri
per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n.
267/2000”; alla deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 08.08.2019, avente ad
oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art.
175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)”.
Sono state, a tal fine, riproposte le censure oggetto del ricorso principale e dei
motivi aggiunti depositati il 4.6.2019.
I ricorrenti hanno, infine, impugnato, con motivi aggiunti depositati il 6.11.2019
(relativi alle censure proposte con il ricorso principale e con gli atri ricorsi per
motivi aggiunti), la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 30.09.2019,
avente ad oggetto “Variazione programma triennale delle OO.PP. 2019-2021 ed
elenco annuale 2019. Adozione”; la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del
30.09.2019, avente ad oggetto “2^ Variazione d’urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)”; la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 12.09.2019, avente ad oggetto
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Ratifica della
deliberazione di Giunta Comunale n. 121 in data 08/08/2019 adottata ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000”, pubblicata sull’albo pretorio in
data 8.10.2019; la deliberazione di Consiglio Comunale del 12.09.2019, avente ad
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art.
170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Presa d’atto avvenuta presentazione DUP
ex art. 37 c.2 vigente Regolamento di contabilità”.
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 18 dicembre
2019, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni nelle memorie e repliche, senza
sostanziali elementi di novità, fatta eccezione per la controdeduzione dei ricorrenti
in ordine alla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso principale; a tale
udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità del ricorso principale,
risultando quest’ultimo infondato e da rigettare nel merito.
È accertato, in prima battuta, che il collegio dei revisori ha espresso parere
favorevole con verbale n. 3 del 19.2.2019 e nello stesso giorno la Giunta comunale,
con deliberazione n. 31, ha adottato il DUP relativo al triennio 2018 – 2020 per
sottoporlo all’esame del Consiglio comunale: il tutto – da notare – in immediata
successione rispetto alla sentenza n. 241, pubblicata in data 15.2.2019.
Il che rende ininfluente la circostanza che tale atto sia stato conosciuto in data
7.3.2019, cioè quando è stato trasmesso ai consiglieri comunali quale allegato alla
notificazione della deliberazione n. 39 del 6 marzo 2019 (relativa alla
“Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”).
Invero, il predetto parere è stato protocollato in data 20.2.2019 (prot. n. 3792) e
notificato, in pari data, ai sei capigruppi consiliari (prot. n. 3801), tra i quali i
ricorrenti Camillo Nicola Giulio Larato, Giovanni Volpe, Michele Digregorio e
Franco Vito Nicola Nuzzi (oltre che manifestato all’esterno, in regime di
pubblicità-notizia, con avviso dato mediante comunicazione affissa all’albo
pretorio e con pubblicazione sul sito internet dell’ente).
Perciò è stato osservato puntualmente il disposto di cui all’art. 37, comma 2 del
regolamento comunale di contabilità, secondo cui la presentazione del DUP al
Consiglio comunale “può essere effettuata in apposita seduta oppure tramite
deposito presso l’ente con avviso dato mediante comunicazione affissa all’albo
pretorio dell’ente, pubblicata sul sito internet dell’ente e notificata ai capigruppo
consiliari”.
È, poi, accaduto che in data 6.3.2019 si è tenuta una seduta del Consiglio
comunale, nel corso della quale, per quanto più interessa il profilo della garanzia
delle prerogative di partecipazione dei consiglieri comunali alla formazione del
DUP, l’assessore al bilancio ha illustrato il contenuto del DUP in vista della
“discussione ed eventuale approvazione di integrazioni e/o modifiche (…) da parte
di tutti i consiglieri, ex art. 37 comma 3 del vigente regolamento di contabilità”.
La discussione, in effetti, si è aperta ed è stato consentito a diversi consiglieri
comunali di intervenire; tra questi ve n’è stato uno (Lillo) il quale ha chiesto al
Presidente del Consiglio comunale se fossero state presentate
integrazioni/modifiche e, dopo aver ricevuto da quest’ultimo conferma che tali
istanze non fossero state presentate, ha, comunque, chiesto di formalizzare tale
circostanza mediante una proposta scritta volta a esplicitare, nel dispositivo della
successiva deliberazione, che il Consiglio comunale desse atto “che non sono state
proposte integrazioni e/o modifiche al DUP per il triennio 2018/2020”.
Tale proposta, sottoposta ad appello nominale, è stata – in un primo momento –
approvata con 9 voti favorevoli e 3 voti contrari (espressi dai ricorrenti Digregorio,
D’Ambrosio c Nuzzi), ma la discussione su tale punto dell’ordine del giorno è stata,
però, riaperta e, in sede di (rinnovate) dichiarazioni di voto, il consigliere
Digregorio ha opposto “la mancanza del parere dei revisori dei conti”.
Questi ultimi sono stati, allora, chiamati ad intervenire personalmente e il
presidente dell’organo (Carluccio) ha confermato che il parere fosse già stato
espresso.
I tre consiglieri che, in precedenza, avevano votato negativamente hanno deciso di
non votare e, di conseguenza, la proposta del consigliere Lillo è stata approvata
all’unanimità dai restanti 9 consiglieri (di maggioranza).
Tutto ciò ha condotto a deliberare:
a) di “dare atto dell’avvenuta presentazione, ai sensi e con gli effetti che
discendono dal combinato disposto normativo di cui all’articolo 170, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000 e all’art. 37 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità,
del “Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020” che
si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la
lettera A), adottato con delibera di G.C. n° 31 del 19/02/2019 e corredato del
parere favorevole dell’Organo di Revisione rilasciato con Verbale n. 03/19 del
19/02/2019 – prot. n. 3792 del 20/02/2019”;
b) di dare atto “che non sono state proposte integrazioni e/o modifiche al DUP per
il triennio 2018/2020”;
c) di “confermare il DUP per il triennio 2018/2020, deliberato dalla Giunta
Comunale con atto n. 31 del 19/02/2019”.
Nel medesimo giorno (6.3.2019) la Giunta ha adottato la deliberazione n. 38, nella
quale ha preso atto della mancata proposizione di integrazioni al DUP.
A stretto giro, in data 8.3.2019, è stata convocata la seduta di Consiglio comunale e
nel medesimo giorno è stata, inoltre, formulata una proposta di iniziativa del
segretario generale affinché il Consiglio comunale approvasse il DUP e questo
fosse, altresì, pubblicato sul sito internet del Comune (Amministrazione
trasparente, Sezione bilanci).
Così è, poi, avvenuto mediante la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del
19.3.2019, assunta con 9 voti favorevoli (Baldassarre F., Natale A., Sirressi,
Fraccalvieri, Visceglia, Stasolla, Perniola, Dimita e Lillo) e 5 contrari
(D’Ambrosio, Volpe, Digregorio, Caponio e Larato).
A ciò hanno fatto seguito la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
19.03.2019, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario
2018 – 2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.lgs. n. 118/2011)”, nonché
la deliberazione n. 7, sempre del 19.03.2019, con cui è stato approvato
l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio
2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del d.lgs. 267/2000.
Il tutto nel rispetto dell’art. 37, comma 3 del regolamento comunale di contabilità,
ai sensi del quale “il Consiglio, in una successiva seduta da tenersi non oltre i 45
giorni successivi a quella di presentazione, approva integrazioni e modifiche al
DUP, che costituiscono un atto di indirizzo politico nei confronti della Giunta, ai
fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento”. Nella specie,
dalla data di presentazione del DUP al Consiglio comunale (19.2.2019) è trascorso
un termine assai inferiore ai predetti 45 giorni (6.3.2019) e, soprattutto, non è stata
presentata, per autonoma scelta, alcuna proposta di integrazione/modifica del DUP.
Alla luce di quanto rilevato, il Collegio ritiene insussistente la dedotta violazione
dell’art. 38, comma 1 del regolamento comunale di contabilità (“lo schema
dell’eventuale nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio, formulati
sulla base dei percorso di cui all’articolo 36 del presente regolamento, sono
approvati dalla Giunta e sono trasmessi all’organo di revisione almeno 15 giorni
prima dei termini stabiliti dalla normativa vigente per la presentazione al
Consiglio della nota di aggiornamento al DUP e dello schema di bilancio.
L’organo di revisione deve esprimere il parere su detti schemi e sui relativi allegati
entro 15 giorni dal ricevimento”).
Il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole in data 19.2.2019 sul DUP; si
tenga conto che tale documento “ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell’ente” (art. 170, comma 2 del TUEL) e “costituisce atto
presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione” (art. 170,
comma 5); in concreto va registrato, poi, che tale documento non è stato posto in
minima contestazione, né è stato sottoposto a proposte emendative, da alcuno dei
consiglieri comunali (seduta del Consiglio comunale del 6.3.2019); il suo contenuto
è stato, quindi, pienamente riconfermato – per quel che più conta sottolineare: con
integrale rinvio a quanto espresso in data 19.2.2019 – dall’organo di revisione con
verbale n. 6 del 6.3.2019.
Del resto, nel corso della seduta consiliare del 6.3.2019 il consigliere Digregorio ha
sollevato una perplessità sull’effettiva espressione del parere da parte dei revisori:
una perplessità, però, appianata dal chiarimento reso dal presidente dell’organo
(subitaneamente chiamato a rendere notizie sul punto) in assenza, peraltro, del
predetto consigliere comunale, poco prima uscito dall’aula (ore 14,31).
Perciò, lo spazio temporale propedeutico ad una compiuta manifestazione degli
eventuali profili di contestazione sul piano tecnico-economico degli atti
dell’Amministrazione comunale è stato ampiamente garantito a tutti i consiglieri
comunali, i quali hanno avuto a disposizione un tempo (per l’esame e
l’approfondimento delle questioni su cui intervenire) determinabile in quasi un
mese: per l’esattezza dal 20.2.2019, data di notifica ai sei capigruppi consiliari
(prot. n. 3801) del parere dei revisori, fino al 19.3.2019, data di definitiva
approvazione del DUP.
Può passarsi, a questo punto, all’ulteriore deduzione riguardante la violazione
dell’art. 39 del regolamento comunale di contabilità, disposizione evocata per
sottolineare – questo il sostanziale rilievo – l’illegittima preclusione della
possibilità di presentare emendamenti al DUP, e ciò, a dire dei ricorrenti,
indipendentemente dalla circostanza che gli emendamenti non siano stati presentati,
“atteso che la violazione del termine di cui all’art. 174 TUEL prescinde dalla
concreta formulazione di proposte di modifica, essendo strumentale alla corretta
informazione dei consiglieri i quali rimangono liberi di formulare o meno ipotesi
emendative” (cfr. pag. 9 del ricorso).
Occorre premettere che va respinta l’eccezione opposta dalla difesa
dell’Amministrazione comunale per omessa impugnazione del regolamento
comunale di contabilità, viceversa gravato relativamente agli artt. 38, 39 e 40.
Ma sebbene ammissibile, il profilo di doglianza è, comunque, infondato nel merito.
Nella sentenza n. 241/2019 la Sezione ha richiamato la disciplina di cui all’art. 174,
comma 2 TUEL a tenore del quale “il regolamento di contabilità dell’ente prevede
per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono
essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla Giunta
emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo
di riferimento sopravvenute, l’organo esecutivo presenta all’organo consiliare
emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento
unico di programmazione in corso di approvazione” (comma 2).
Nella specie, l’art. 37 del regolamento comunale di contabilità prevede: che “la
Giunta presenta il DUP al Consiglio entro e non oltre il 31 luglio. La
presentazione può essere effettuata in apposita seduta oppure tramite deposito
presso l’ente con avviso dato mediante comunicazione affissa all’albo pretorio
dell’ente, pubblicata sul sito internet dell’ente e notificata ai capigruppo consiliari”
(comma 2); che in esito a tale – alternativa – modalità di presentazione “il
Consiglio, in una successiva seduta da tenersi non oltre i 45 giorni successivi a
quella di presentazione, approva integrazioni e modifiche al DUP, che
costituiscono un atto di indirizzo politico nei confronti della Giunta, ai fini della
predisposizione della successiva nota di aggiornamento” (comma 3).
Ciò premesso, in relazione alla fattispecie decisa con la predetta sentenza era
accaduto che lo stesso giorno, con deliberazioni di Giunta comunale nn. 21 e 22 del
7.2.2018, fossero stati approvati sia il DUP che lo schema di bilancio.
All’opposto, in occasione della rinnovazione della procedura oggetto del contendere
tale vizio risulta essere stato totalmente emendato, essendosi assicurato lo
svolgimento di un’apposita seduta di Consiglio comunale per la discussione e
proposizione di emendamenti (nella specie non presentati), e ciò nel rispetto – si
ripete – di un termine di 45 giorni previsto dal legislatore nazionale (e recepito
nella regolamentazione secondaria del Comune).
La legittimità degli atti impugnati con il ricorso principale, con specifico riguardo
ai profili procedurali, determina il rigetto dell’impugnazione proposta con i motivi
aggiunti del 4.6.2019, questi ultimi afferenti l’invalidità derivata degli atti relativi
alla successiva programmazione finanziaria e, per quanto più interessa, al DUP
2019 – 2021.
Ma a diverso esito non conducono neppure le censure proposte in via diretta con i
primi due motivi di ricorso, il cui contenuto ricalca quello dei motivi proposti con
l’atto introduttivo del giudizio.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 29.3.2019 (avente ad oggetto
“Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2019 -2021 (art. 170,
comma 1, d.lgs. 267/2000) approvazione”) è stato approvato il DUP 2019/2021,
disponendone l’invio all’organo di revisione per gli adempimenti di competenza,
nonché al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 37 del regolamento comunale di
contabilità.
Il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole con verbale n. 2 dell’1.4.2019
e in pari data (prot. n. 7167) è stato dato avviso dell’avvenuta presentazione del
DUP 2019/2021 al Consiglio comunale.
Tale organo, ritualmente convocato, ha preso atto, con deliberazione n. 27 del
10.4.2019, dell’avvenuta presentazione del DUP 2019/2021 e, all’esito della
discussione circa le integrazioni/modifiche da apportare al DUP, ha deliberato di
dare un indirizzo alla Giunta comunale ai fini della predisposizione della nota di
aggiornamento al predetto DUP 2019/2021 (in sostanza per reperire maggiori
risorse, specie per la manutenzione di strade e verde pubblico).
A ciò ha fatto seguito la deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 17.4.2019, con
cui è stata deliberata, appunto, la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, e ciò a
valere quale contenuto dell’atto strategico per la successiva presentazione al
Consiglio comunale. Nel contempo, con deliberazione n. 66 la Giunta ha anche
approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021.
Va rilevato che dell’avvenuta presentazione del DUP è stata data comunicazione
sull’albo pretorio, sul sito internet comunale e con notifica ai capigruppi consiliari
(prot. 8648 del 19.4.2019, con parere riconfermato del collegio dei revisori di cui al
verbale n. 5 di pari data).
Per tali ragioni, la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 7.5.2019 è stata
assunta nel rispetto di un adeguato e ragionevole periodo propedeutico all’esercizio
delle prerogative consiliari; e stesso discorso va esteso alla deliberazione di
Consiglio comunale n. 29, sempre del 7.5.2019, avente ad oggetto “Programma
triennale delle OO.PP. 2019-2021 ed elenco annuale 2019 – Approvazione”, in
ordine alla quale i ricorrenti hanno mosso censure di (mera) legittimità
procedimentale, che il Collegio reputa pretestuose e, quindi, infondate per le
ragioni che seguono.
In punto di fatto il dirigente del settore assetto e tutela del territorio ha precisato
che il quadro reale di riferimento da prendere in considerazione sarebbe dovuto
essere quello approvato dalla Giunta comunale, evidenziando, a tal proposito, che
“c’è stato un errore nella stampa di due schede anche se i numeri
complessivamente considerati su cui abbiamo acquisito anche il parere del
Collegio dei Revisori, abbiamo messo a disposizione gli atti sia al Collegio sia a
voi come Consiglieri, sono quelli che delle schede che vi sono state da ultimo
consegnate perché nella stampa, solo su queste due schede c’è stata una stampa di
una scheda difforme anche se i totali sono sempre stati considerati quelli
complessivamente inseriti poi nei documenti predisposti, approvati dalla Giunta
che sono anche il DUP e il bilancio consequenziale su cui anche l’organo di
controllo si è espresso favorevolmente”.
Pertanto non è ravvisabile alcuna illegittimità, tantomeno nei prefigurati termini di
una “modifica sostanziale dell’equilibrio di cassa del Comune di Santeramo in
Colle nonché della sostenibilità della stessa” (cfr. pag. 9 dei motivi aggiunti).
La legittimità degli atti di programmazione economico-finanziaria depone, dunque,
anche per il rigetto dei motivi aggiunti depositati il 3.9.2019 e del 6.11.2019, con
cui è stata dedotta l’illegittimità in via derivata degli atti successivamente adottati
(sino alla presentazione del DUP 2020 – 2022).
In conclusione, il ricorso principale e i tre ricorsi per motivi aggiunti vanno
respinti.
La peculiare natura delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione
delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti, come in epigrafe
proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con
l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Angelo Fanizza, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Angelo Fanizza

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri