Studio Legale Carrozza Pignatelli | CONCORSI UNIVERSITARI – DISCREZIONALITA’ NELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
1265
post-template-default,single,single-post,postid-1265,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

CONCORSI UNIVERSITARI – DISCREZIONALITA’ NELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Il Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 1437 del 25.10.2019, accogliendo la tesi difensiva del controinteressato, assistito dal Prof. Avv. Nicola Pignatelli, ha rigettato il ricorso avverso la scelta macro-organizzativa di una Università di “riformulazione” di una procedura “aperta” ex art. 18 l. n. 240/2010 in una procedura “ristretta” ex art. 24, 6° comma, l. n. 240/2010, riconoscendo la discrezionalità nella scelta tra i due sistemi di reclutamento, anche alla luce di criteri di natura finanziaria; il reclutamento di un Professore associato ex art. 24, 6° comma, l. n. 240/2010 incide, infatti, sul budget dell’Università per solo 0,2 punti organico (in luogo degli 0,7 corrispondenti ad un Professore associato proveniente dall’esterno).