04 Apr GIURISPRUDENZA – APPALTI PUBBLICI – PRINCIPIO DELLA SUDDIVISIONE IN LOTTI DI UN APPALTO
Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito la portata del cd. principio della suddivisione in lotti di un appalto (art. 51 d.lgs. n. 50/2016). Così “il principio della suddivisione in lotti può dunque essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669) ed è espressione di scelta discrezionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1081), sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, in ordine alla decisione di frazionare o meno un appalto ‘di grosse dimensioni’ in lotti“. Nel caso di specie, al contrario, non essendo l’appalto di elevato importo economico e apparendo la scelta della Stazione appaltante motivata, essa è sottratta al sindacato del giudice di legittimità, non ravvisandosi manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà nel tenore della medesima (Cons. St., sez. V, 3 aprile 2018, n. 2044).